Estratti dal DECRETO LEGISLATIVO 21 febbraio 2014, n. 21
Per la tutela dei consumatori
Diritto di recesso
1. Fatte salve le eccezioni di cui all'articolo 59, il consumatore
dispone di un periodo di quattordici giorni per recedere da un
contratto a distanza o negoziato fuori dei locali commerciali senza
dover fornire alcuna motivazione e senza dover sostenere costi
diversi da quelli previsti all'articolo 56, comma 2, e all'articolo
57.
2. Fatto salvo l'articolo 53, il periodo di recesso di cui al comma
1 termina dopo quattordici giorni a partire:
b) nel caso di contratti di vendita, dal giorno in cui il
consumatore o un terzo, diverso dal vettore e designato dal
consumatore, acquisisce il possesso fisico dei beni o:
1) nel caso di beni multipli ordinati dal consumatore mediante
un solo ordine e consegnati separatamente, dal giorno in cui il
consumatore o un terzo, diverso dal vettore e designato dal
consumatore, acquisisce il possesso fisico dell'ultimo bene.
Art. 53.
Non adempimento dell'obbligo d'informazione sul diritto di recesso
1. Se in violazione dell'articolo 49, comma 1, lettera h), il
professionista non fornisce al consumatore le informazioni sul
diritto di recesso, il periodo di recesso termina dodici mesi dopo la
fine del periodo di recesso iniziale, come determinato a norma
dell'articolo 52, comma 2.
2. Se il professionista fornisce al consumatore le informazioni di
cui al comma 1 entro dodici mesi dalla data di cui all'articolo 52,
comma 2, il periodo di recesso termina quattordici giorni dopo il
giorno in cui il consumatore riceve le informazioni.
Esercizio del diritto di recesso
1. Prima della scadenza del periodo di recesso, il consumatore
informa il professionista della sua decisione di esercitare il
diritto di recesso dal contratto. A tal fine il consumatore puo':
a) utilizzare il modulo tipo di recesso,
b) presentare una qualsiasi altra dichiarazione esplicita della
sua decisione di recedere dal contratto.
2. Il consumatore ha esercitato il proprio diritto di recesso entro
il periodo di recesso di cui all'articolo 52, comma 2, e all'articolo
53 se la comunicazione relativa all'esercizio del diritto di recesso
e' inviata dal consumatore prima della scadenza del periodo di
recesso.
4. L'onere della prova relativa all'esercizio del diritto di
recesso conformemente al presente articolo incombe sul consumatore.
Art. 55. Effetti del recesso
1. L'esercizio del diritto di recesso pone termine agli obblighi
delle parti:
a) di eseguire il contratto a distanza o negoziato fuori dei
locali commerciali; oppure
b) di concludere un contratto a distanza o negoziato fuori dei
locali commerciali nei casi in cui un'offerta sia stata fatta dal
consumatore.